Nuove norme sicurezza balneare sulle spiagge e in mare valide da Martinsicuro a Silvi Marina

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Giulianova | l'ordinanza numero 14 emessa lo scorso 27 maggio

Nuove norme sicurezza balneare sulle spiagge
e in mare valide da Martinsicuro a Silvi Marina

Con la nuova regolamentazione, sono stati introdotti alcuni elementi di novità

di Laura Ripani

Mare
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GIULIANOVA |  Nuove norme di sicurezza balneare sulle spiagge ed in mare valide per tutto il circondario marittimo di Giulianova, dal Comune di Martinsicuro fino a Silvi Marina. L’ordinanza numero 14 del 2013 è stata emessa lo scorso 27 maggio ed è relativa alla disciplina balneare sulle spiagge ed in mare. Con la nuova regolamentazione, sono stati introdotti alcuni elementi di novità.

L’ORDINANZA | Il servizio di salvataggio, può essere assicurato anche in forma collettiva o associata mediante l’elaborazione di un piano organico tra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere contigue. Il materiale di primo soccorso dovrà essere presente in ogni stabilimento balneare e custodito in un locale idoneo nell’ambito della struttura balneare e opportunamente segnalato con l’apposita cartellonistica. Relativamente alle disposizioni particolari per il servizio di assistenza bagnanti è fatto obbligo in capo a ciascun assistente bagnanti di segnalare tempestivamente all’ufficio circondariale marittimo di Giulianova eventuali incidenti o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Per le piscine e piattaforme galleggianti in aderenza a quanto disposto dall’ordinanza balneare regionale, le piattaforme galleggianti installate dai concessionari devono essere: munite di idonea cartellonistica indicante l’uso ed i relativi divieti; in considerazione della presenza di cime di ancoraggio, nella parte esterna, delimitate con una cima galleggiante intervallata da boette di segnalazione, dove sarà vietata la balneazione; presidiate da un servizio dedicato di assistente bagnante (bagnino), al di fuori di quello previsto dal piano di salvataggio asservito allo stabilimento balneare; munite di servizio di guardiania, sia durante che dopo l’orario riservato alla balneazione e segnalate opportunamente, anche nella parte in cui ostacolano il libero transito sulla battigia con la passerella di raccordo a terra, assumendo comunque le precauzioni necessarie ad evitare nocumento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge. Per quanto riguarda la disciplina della pesca e delle attività subacquee chiunque esercita attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, ha l’obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste. In particolare, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d’orizzonte, con una visibilità non inferiore a 300 metri. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d’appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull’unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha l’obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l’attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), con sagola non più lunga di 3 metri) o in subordine di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l’ambiente marino, per rendersi ben visibile. Infine le disposizioni finali quale strumento di ausilio ai concessionari di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l’allegata check-list di autoverifica e controllo che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell’applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio nell’autoverifica circa l’ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente ordinanza di sicurezza ed in parte dall’ordinanza balneare della Regione Abruzzo. La check list, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.

Giovedì 30 maggio 2013

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