di Laura Ripani
TERAMO | Punteruolo rosso nelle palme, parte l’ordinanza del primo cittadino Maurizio Brucchi. Il sindaco di Teramo ha emanato un ordinanza con la quale dispone che i cittadini proprietari di palme procedano alla verifica della presenza del “Punteruolo rosso”. Tale parassita è stato già individuato nel territorio del Comune di Teramo. Qualora si dovesse riscontrare tale eventualità, sarà necessario darne tempestiva comunicazione all'ufficio ambiente del Comune ed al servizio fitosanitario regionale. Per ogni ulteriore informazione o per segnalazioni, si può telefonare anche al numero 340/7370451, cellulare aziendale del vigile ecologico del Comune di Teramo.
L’ORDINANZA | Si tratta di una vera e propria emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Premesso che con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 07/02/2011, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica per la presenza di piante infestate, sono state approvate le “Misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)”; visto l'art. 1 del decreto prevede l'obbligatorietà della lotta contro il punteruolo rosso nel territorio della Repubblica Italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione; ritenuto pertanto che la lotta obbligatoria al punteruolo rosso debba essere condotta sia nelle aree pubbliche sia in quelle private; valutato che l’eventuale proliferazione delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio comunale e comporterebbe un rilevante danno economico, ambientale e paesaggistico; preso atto di alcune segnalazioni pervenute al Comune di Teramo che denunciano la presenza del punteruolo rosso su alcune palme ubicate in area urbana; considerato che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell’organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell’art. 8 del decreto legislativo n.214/2005; le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di scadimento della qualità del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all’attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Le misure da attuare obbligatoriamente derivanti dall’applicazione del D.M. 07/02/2011 sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili. Ordina a tutti i cittadini che risultino proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili di cui alla premessa che sospettino o accertino la comparsa del punteruolo rosso, sia nelle zone infestate che in quelle ritenute indenni: di dare immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale della presenza del punteruolo rosso e all’Ufficio Ambiente del Comune di Teram; adottare, a propria cura e spese, le misure necessarie (preventive, di risanamento, di abbattimento e di distruzione) prescritte dal Piano di Azione Regionale per l'eliminazione ed il contenimento del punteruolo rosso della palma.
SPESE E SANZIONI | Inoltre, l’amministrazione comunale avvisa tutti i cittadini che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati; è fatto assoluto divieto di depositare piante abbattute o loro parti in luoghi aperti e comunque in condizioni non idonee a garantire la sicurezza di terzi. Gli scarti degli eventuali abbattimenti di piante e relativo fogliame dovranno necessariamente essere smaltiti a mezzo ditta specializzata, in osservanza a quanto stabilito dal Testo Unico Ambientale; salvo il fatto non costituisca più grave reato, le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza Sindacale saranno applicate ai sensi dell' art. 7-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'art. 54 del decreto legislativo 214/05 (v.art.11 del D.M. 07/02/2011). L' ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di 25 euro ad un massimo di 6 mila euro e potrà essere disposta l' esecuzione d' ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore.
Giovedì 18 aprile 2013
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